sabato 29 novembre 2014
Lo Statuto di CentroInsieme Onlus - Progetto Vela: Rendere Consapevoli
Art. 1. Denominazione e sede
È costituita
l’associazione denominata “CentroInsieme Onlus Progetto Vela: rendere consapevoli” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale”, in seguito chiamata per brevità “associazione”.
L’associazione
è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e
senza scopo di lucro.
L’associazione
è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente
statuto.
Ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare
segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.
L’associazione
ha sede in Viale della Resistenza lotto/m A2 – 80144 Scampia, NA.
L’associazione
opera nel settore dell’assistenza sociale per il perseguimento, in via
esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed intende restituire diritti
fondamentali e dignità alle persone più deboli, come i bambini e i ragazzi di
Scampia, a cui spesso vengono negati, e migliorare le loro condizioni di vita
dal punto di vista educativo, culturale e di recupero sociale, fornendo loro
strumenti adeguati, utili e finalizzati ad una scelta di vita basata sui valori
di giustizia sociale e legalità.
Art. 3. Soci
Sono soci
dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le
finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta
indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota
sociale.
I soci hanno il
dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte
dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
I soci
maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che
straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in
sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere
portatore di non più di una delega.
L’ammissione
dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo
che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la
conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva
alla data di presentazione.
Alla deliberazione
assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.
I soci cessano
di appartenere all’associazione:
- per
dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per
esclusione;
Contro il
diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che
decide sull’argomento nella prima riunione convocata.
Il diritto di
recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una
lettera diretta al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato.
Art. 5. Diritti e doveri dei
soci
I soci ordinari
sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono,
inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con
un contributo in denaro.
La quota
associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di
recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a
rivalutazione.
Ogni socio ha
il diritto:
- di
partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di
votare direttamente o per delega;
- di conoscere
i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare
alle attività promosse dall’associazione;
- di usufruire
di tutti i servizi dell’associazione;
- di dare le
dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è
obbligato:
- ad osservare
le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate
dagli organi di amministrazione;
- a versare il
contributo stabilito dall’Assemblea;
- a svolgere le
attività preventivamente concordate;
- a mantenere
un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
Tutti i soci
maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.
In sede di
Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola
delega.
Art. 6. Patrimonio e mezzi
finanziari
Il patrimonio
dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto
della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio
potrà essere incrementato con:
- acquisti,
lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a
titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e
donazioni con destinazione vincolata.
È comunque
fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del
patrimonio.
L’associazione
persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative ordinarie e
straordinarie;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di
persone giuridiche sia pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non
destinati ad incrementare il patrimonio;
e) attività marginali di carattere
commerciale e produttivo;
Art. 7. Bilancio
L’anno sociale
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio
direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato
dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il rendiconto
predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter
essere consultato da ogni associato.
È vietata la
distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione,
salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto
dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Nel rispetto
dell’art. 10, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 460/97, viene riconosciuto l'obbligo
di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 8. Organi
Sono organi
dell’istituzione:
- Il
Presidente;
- Il Consiglio
direttivo;
- L’Assemblea
generale dei soci.
Gli incarichi
degli organi sopra descritti sono gratuiti.
Possono inoltre
essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di
amministrazione dell’associazione, i seguenti organi di controllo e di
garanzia:
- il Collegio
dei sindaci;
Art. 9. Assemblea dei soci
L’Assemblea dei
soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali
come determinate dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea dei
soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da
tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a
quanto previsto nel regolamento di amministrazione.
L’Assemblea dei
soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione
dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali
ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.
L’Assemblea è
convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria o in via
straordinaria. L’Assemblea in via
ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione
del bilancio consuntivo e preventivo,
ovvero tutte le volte che sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La convocazione
dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati tramite avviso scritto, o e-mail contenente
la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine
del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno dieci giorni prima dell’
adunanza.
In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei
soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
presenti.
L’Assemblea in
prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
- eleggere i
membri del Consiglio direttivo;
- approvare il
regolamento di amministrazione;
- approvare il
rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare
l’importo annuale delle quote associative;
- determinare
annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;
- approvare la
relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali
delle proprie sedute;
- eleggere il
Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il
Collegio dei garanti, se previsto.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale
scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti
all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il
Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
Il verbale
della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato
dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di
amministrazione.
Art. 10. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione.
Il Consiglio
direttivo è composto da sei membri, eletti dall’Assemblea fra i propri
componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a
decorrere dalla data di insediamento dell’organo e sono rieleggibili.
Al Consiglio
direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed
all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
Compete al
Consiglio direttivo:
- predisporre
gli atti da sottoporre all’assemblea e seguire l’ordinaria amministrazione;
- elaborare il
rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il
programma di attività da realizzare.
I membri del consiglio
direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
I componenti
del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza
dell’organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed
effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione
dell’Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo
organo di amministrazione.
In caso di
dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio
direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei
candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse
possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione
con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
I consiglieri
nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del
Consiglio direttivo.
Le dimissioni o
la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione
comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.
Il Consiglio
direttivo si raduna per l’approvazione del rendiconto economico annuale; si
raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per
iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un
terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata
al Presidente dell’Associazione che
provvede alla
convocazione del Consiglio direttivo entro 10 giorni dalla ricevuta richiesta
scritta.
Le adunanze
sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine
del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli
interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore
prima delle
sedute
straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail,
con fax.
Il Consiglio
direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
In caso di
urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime,
il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti
all’ordine del giorno.
Di ogni
riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e
delle delibere del Consiglio direttivo.
Il Consiglio
direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri
che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle
attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno
sempre luogo a voto segreto.
Il segretario
dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza.
Il verbale
dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Il Consiglio
direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri
componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione
dell’Associazione.
Art. 11. Presidente
Il Presidente
viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a
scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del
Consiglio direttivo medesimo.
Nella stessa
seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente
dell’organizzazione.
La seduta di
insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente
dura in carica tre anni.
Il Presidente
convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive
gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e
chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa
deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.
Il Presidente
del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte
a terzi ed in giudizio.
Spetta al
Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle
sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del
Consiglio direttivo;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea dei
soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al
conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
f) esercitare la sorveglianza
sull’andamento morale ed economico dell’istituto;
g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non
sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i
provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento
dell’ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo
medesimo.
L’assemblea può
eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall’Assemblea al
di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
I sindaci
durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei
sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e
sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al
bilancio consuntivo.
Per
l’assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla
documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.
Le modalità di
nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal
regolamento di amministrazione dell’Associazione.
L’incarico di
sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per
l’assolvimento dell’incarico.
Art. 13. Collegio dei garanti
L’Assemblea può
eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.
I componenti
del Collegio durano in carica tre anni
a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha
il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed
Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in
contraddittorio tra le parti.
Art. 14. Modifica statuto e
scioglimento dell’associazione
Le proposte di
modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli
organi o da almeno un decimo dei soci.
Le relative
deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di
almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento
e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio
direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci,
dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del
giorno.
Il patrimonio
residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15. Norme generali
Per quanto non
contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice
civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
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