Lo Statuto

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l’associazione denominata “CentroInsieme  Onlus  Progetto Vela: rendere consapevoli” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in seguito chiamata per brevità “associazione”.

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L’associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’associazione ha sede in Viale della Resistenza lotto/m A2 – 80144 Scampia, NA.


Art. 2. Scopi

L’associazione opera nel settore dell’assistenza sociale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed intende restituire diritti fondamentali e dignità alle persone più deboli, come i bambini e i ragazzi di Scampia, a cui spesso vengono negati, e migliorare le loro condizioni di vita dal punto di vista educativo, culturale e di recupero sociale, fornendo loro strumenti adeguati, utili e finalizzati ad una scelta di vita basata sui valori di giustizia sociale e legalità.

Il CentroInsieme, per i minori in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale, intende avviare delle attività con l’obiettivo specifico di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, mediante attività di:

·  sveglia telefonica per incentivare i ragazzi alla frequenza scolastica

·  accompagnamento mirato a scuola

·  attività di doposcuola

·  mediazione con la scuola e con le famiglie.

L’associazione elabora, promuove e realizza progetti di solidarietà sociale, attuando  iniziative socio-educative e culturali ovvero attività laboriatoriali ludico-ricreative ed interventi di socializzazione ed integrazione a favore dei bambini e dei ragazzi di Scampia che vivono una particolare situazione di disagio soggettivo e sociale.

In particolare l'associazione si propone:

a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere bambini e ragazzi;

b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio di intervento;

c) di restituire diritti fondamentali e dignità alle persone più deboli,ai bambini e ai ragazzi di Scampia, a cui spesso vengono negati attraverso la lotta all’abbandono scolastico e l'avviamento professionale;

d) di accompagnare e sostenere gruppi di pre-adolescenti ed adolescenti nel loro percorso scolastico ed educativo mettendo al centro la persona, la relazione educativa e il gruppo e fornendo loro gli strumenti per una crescita culturale e professionale, un rafforzamento personale e relazionale, un’educazione mirata sui temi della cittadinanza attiva, partecipazione e legalità.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, federazioni, associazioni.

L’associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello status di Onlus. 


Art. 3. Soci

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.


Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L’ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l’esame dell’istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all’associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per decesso;

- per esclusione;

Contro il diniego all’iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato.

L’esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione utile, ovvero per morosità della quota associativa protratta per almeno due anni; la morosità verrà dichiarata  dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


Art. 5. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

- a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.


Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patrimonio;

- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

a) quote associative ordinarie e straordinarie;

b) rendite patrimoniali;

c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.


Art. 7. Bilancio

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 460/97, viene riconosciuto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'   istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.


Art. 8. Organi

Sono organi dell’istituzione:

- Il Presidente;

- Il Consiglio direttivo;

- L’Assemblea generale dei soci.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci;

- il Collegio dei garanti.


Art. 9. Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante principale dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L’Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell’Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, in via ordinaria o in via straordinaria.  L’Assemblea in via ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo  e preventivo, ovvero tutte le volte che sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati  tramite avviso scritto, o e-mail contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno dieci giorni prima dell’ adunanza.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;

- approvare il regolamento di amministrazione;

- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;

- approvare l’importo annuale delle quote associative;

- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione;

- approvare la relazione annuale sulle attività;

- approvare i verbali delle proprie sedute;

- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;

- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.


Art. 10. Consiglio direttivo

Il  Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da sei membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo e sono rieleggibili.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea e seguire l’ordinaria amministrazione;

- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;

- elaborare il programma di attività da realizzare.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell’Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero collegio.

Il Consiglio direttivo si raduna per l’approvazione del rendiconto economico annuale; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione che

provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro 10 giorni dalla ricevuta richiesta scritta.   

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle

sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura del verbale dell’adunanza.

Il verbale dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione.


Art. 11. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell’organizzazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre  anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;

c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’istituto;

g) assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.


Art. 12. Collegio dei sindaci

L’assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Per l’assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’associazione.

Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell’Associazione.

L’incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell’incarico.


Art. 13. Collegio dei garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre   anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.


Art. 14. Modifica statuto e scioglimento dell’associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Art. 15. Norme generali


Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.







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